L’art.2110 c.c. prevale, in quanto speciale, sulla normativa dei licenziamenti individuali e si sostanzia nell’impedire al datore di lavoro di licenziare il dipendente prima del superamento del periodo di comporto, che, quindi, rappresenta l’unica condizione di legittimità del recesso: ne consegue che lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale determinato dalle assenze per malattia del lavoratore non possono legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo prima che sia stato superato il periodo di comporto.
Cassazione Civile, Sez. Lav., 7.12.2018 n. 31763