Come eseguire uno sfratto per morosità nei confronti di una Farmacia? Prestate molta attenzione..

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L’art. 35 della Legge 23 maggio 1950 n. 253 prevede che “non può essere disposta l’esecuzione della sentenza di sfratto da locali adibiti ad esercizio di farmacie senza la previa autorizzazione prefettizia”. La competenza ora spetta al Comune. Il Consiglio di Stato, con sentenza num. 28/11/2017, n. 5581, ha previsto che “Nel rapporto farmacie/popolazione e nella distanza fra farmacie esistenti, sono da individuare gli unici parametri rilevanti nella valutazione dei rischi di compromissione dell’interesse pubblico all’assistenza farmaceutica, al cui svolgimento è condizionato il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione dello sfratto locali adibiti ad esercizio di farmacia”.

Evidenti sono i profili di illegittimità costituzionale della norma, ormai anacronistica: come è mai possibile che la tutela del diritto di proprietà possa essere subordinata ad una autorizzazione amministrativa? Cosa succederebbe se gli Enti a ciò preposti non dovessero concedere l’autorizzazione in parola? Esproprio?

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