Con sentenza del 28 febbraio u.s. la Corte Costituzionale ha statuito il principio di diritto secondo il quale qualora venga dichiarata illegittima la cessione del ramo d’azienda, il datore di lavoro cedente – che si rifiuti di ricevere la prestazione lavorativa del dipendente ceduto, ritualmente offerta dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il rapporto di lavoro – è tenuto comunque a corrispondere al dipendente la normale retribuzione.
Corte Costituzionale, sentenza n. 29 del 28.02.2019