Concorso del lavoratore nel danno e riduzione della pretesa dell'Inail

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La Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di riduzione della pretesa dell’Inail nei confronti del datore di lavoro, nel caso di concorso di colpa del dipendente nella causazione dell’evento dannoso, ed ha confermato il suo orientamento, già espresso con la sentenza n.4879/2015.

Com’è noto, l’azione di regresso disciplinata dagli artt.10 ed 11 del DPR n.1124/1965 è riconosciuta all’Inail nei confronti del datore del quale sia stata accertata la responsabilità per l’infortunio subito dal lavoratore assicurato, al quale l’Istituto abbia corrisposto le prestazioni di legge.

La predetta azione ha natura diretta ed autonoma e, quindi, l’eventuale concorso di colpa dell’infortunato nella causazione dell’evento nefasto non può determinare automaticamente una riduzione della pretesa dell’Inail nei confronti del datore.

Infatti, la modifica del quantum potrà essere operata dal giudice solo entro i limiti dettati dall’art. 1916 c.c.: l’Inail potrà pretendere dal datore di lavoro solo una somma pari a quanto quest’ultimo sarebbe obbligato a corrispondere al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.

Pertanto, bisogna preliminarmente liquidare il danno patito dal lavoratore, dal quale dovrà essere decurtata la parte da porre a carico del danneggiato stesso, in ragione del suo concorso nella produzione dell’evento.

Solo così il giudice potrà procedere al raffronto tra l’ammontare del risarcimento dovuto ed il credito oggetto dell’azione di regresso, non potendo quest’ultimo essere superiore al primo.

Solo nel caso in cui la pretesa dell’Istituto sia maggiore al danno risarcibile, il giudice potrà ridurre la somma spettante per le prestazioni erogate al danneggiato-assicurato, evitando che essa risulti superiore rispetto a quanto dovuto dal datore-danneggiante (Cass. Civ., Sez. Lav., n.21314/2020).

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