La Corte di Cassazione ha chiarito che le ipotesi di successione tra imprenditori in un appalto di servizi e di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) devono essere tenute distinte, in quanto non automaticamente sovrapponibili.
Infatti, la Corte sostiene che si ha una coincidenza delle due fattispecie – o meglio, la prima integra la seconda – laddove sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.
Solo nel caso in cui vi sia coincidenza tra le due fattispecie trova applicazione l’art.2112 c.c. e, quindi, qualora venga dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla impresa cedente quella cessionaria è tenuta a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Diversamente, nel caso di successione tra imprenditori in un appalto di servizi che non integri, anche, gli estremi del trasferimento d’azienda ex art.2112 c.c., il cessionario non è tenuto a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro, qualora il licenziamento venga dichiarato illegittimo.
Una di queste ultime fattispecie è quella in cui la società subentrante nell’appalto si era fatta carico dell’assunzione ex novo, senza patto di prova, del personale dipendente della precedente e in forza al momento del subentro: in questo caso, secondo la Corte di Cassazione, la risoluzione del primo rapporto di lavoro e la ricostituzione del secondo comportano l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c., non trovandoci in una ipotesi di trasferimento di azienda ma solo di successione tra imprenditori in un apalto di servizi.
Cass. Civ., Sez. Lav., n.8922/2019 depositata il 29.3.2019
COPERTURE ASSICURATIVE
Via Mariano Sante, 10
76121 -Barletta (BT)
[+39] 0883 33 26 02
carpagnanodoronzo.it info@carpagnanodoronzo.it
P.IVA Avv. Carpagnano: 05944590727
P.IVA Avv. Doronzo: 05681260724