La Corte di Cassazione ha affermato che, nonostante la maturazione del diritto alla pensione (come la relativa domanda) non estingua il rapporto di lavoro, finché non vi sia un atto idoneo, qualora il Giudice accerti che, in concreto, il lavoratore sia effettivamente andato in pensione, lo stesso non abbia diritto all’indennità sostitutiva della reintegrazione prevista dall’art.18 St. Lav., non essendo più possibile la reintegrazione nel posto di lavoro.
Infatti, secondo il Supremo Collegio, l’obbligazione del datore di lavoro alla indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, prevista dall’art.18, comma 5, St. Lav., costituisce una “obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è il presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore”.
Conseguentemente, in tutti i casi in cui l’obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa estranea al datore di lavoro, è esclusa anche l’indennità sostitutiva.
Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n.10721 del 17.4.2019
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