Il licenziamento intimato al disabile è annullabile se viola la quota di riserva
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o il licenziamento collettivo intimato ad un dipendente assunto obbligatoriamente da parte di un datore di lavoro che non rispetti la c.d. “quota di riserva” prevista dalla Legge n.68/1999, è annullabile, con il conseguente diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel proprio posto di lavoro (Cass. Civ., Sez. Lav., n.26029/2019).