Danni derivanti da legittimo affidamento generato da un permesso di costruire (poi annullato) vs Danni derivanti dalla illegittimità del permesso di costruire.

Castello

Il risarcimento dei danni derivanti da lesione dell’affidamento generato dal rilascio di un permesso di costruire poi rivelatosi (anche solo in parte) illegittimo, è cosa diversa rispetto al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittimità (parziale) del permesso di costruire.

Il legittimo affidamento tende a tutelare le aspettative (legittime, appunto) ingenerate dalla PA nel cittadino ed i diritti già acquisiti in capo a quest’ultimo.

Affinchè l’affidamento sia meritevole di tutela deve essere legittimo o incolpevole e lo è quando concorrono tre elementi:

  1. Deve esserci un vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente;
  2. E’ necessario che il privato pretenda di difendere un’utilità ottenuta in buona fede;
  3. E’ necessario che l’affidamento si sia consolidato nel tempo, ovvero che l’utilità sia stata conservata per un tempo talmente lungo da convincere il beneficiario della sua stabilità e irrevocabilità.

Dunque: l’affidamento incolpevole non si configura semplicemente per il rilascio di un provvedimento amministrativo, poi annullato. Devono concorrere altri elementi, tra cui il comportamento del destinatario del provvedimento e il trascorrere del tempo.

L’assenza di colpa nel destinatario non deve valutarsi in relazione al rilascio del provvedimento, ma in relazione alla esistenza dell’affidamento tutelabile, dato che il fatto generatore del danno non è l’attività amministrativa ma la lesione di un affidamento legittimo.

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