Il caso, già affrontato dagli Ermellini, viene risolto in conformità dai Giudici di merito, questa volta del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 10/2019.
Le unioni di fatto godono di tutela costituzionale (art. 2 Cost.). Tutela che impone doveri morali e sociali tra i conviventi, che si esprimono anche nei rapporti patrimoniali. Le dazioni di denaro tra conviventi configurano un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. che, in quanto tale, non è ripetibile, a condizione che l’attribuzione patrimoniale sia proporzionale ed adeguata alle condizioni economiche delle parti.
Grava sul richiedente l’onere probatorio relativo alla dazione della somma di denaro e al titolo della stessa da cui derivi l’obbligo della invocata restituzione.
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