Il lavoratore che ha superato una selezione di evidenza pubblica a carattere non concorsuale vantando nel proprio curriculum titoli inesistenti non può chiedere il risarcimento del danno qualora il datore di lavoro receda dal contratto a termine, nemmeno nel caso in cui tale recesso sia invalidamente esercitato.
In tal caso, infatti, il lavoratore ha la consapevolezza, sin dall’inizio, di non avere i titoli necessari per partecipare alla selezione bandita quindi, non può riporre alcun affidamento nell’esito (temporaneamente) favorevole della gara; egli pertanto, non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria, in quanto l’intero danno di cui si duole scaturisce unicamente da una sua condotta avente forza causale sul licenziamento.
Cass., 22 febbraio 2018, n. 4358