In materia di licenziamenti collettivi, la Corte di Cassazione osserva che, con l’art.16 della Legge n.161/2014 (legge europea 2013-bis), il legislatore ha provveduto all’armonizzazione della normativa interna, con l’inserimento nel primo comma dell’art.24 della Legge n.223/1991, del comma quinquies, che stabilisce: “Nel caso in cui l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All’esame di cui all’articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, l’impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un’indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.”.
Tale norma ha indubbiamente esteso, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 13.2.2014 (causa C-595/12), l’applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva n.98/59/CE, con disposizione già ritenuta dichiaratamente integrativa e non di interpretazione autentica.
Pertanto, dalla data di entrata in vigore della legge n.161/2014, la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo che interessi i dirigenti, prevista dall’art.4 della Legge n.223/1991, deve essere inviata anche alle organizzazione maggiormente rappresentative dei dirigenti.
Cassazione Civile, Sez. Lav., n.2227 del 25.1.2019.
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