Responsabilità solidale per obblighi da lavoro dipendente nel caso di co-datorialità. Presupposti

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Il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con la sentenza n.3248 del 15.10.2020, uniformandosi ai principi fissati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n.31519 del 3.12.2019, ha affermato che il collegamento economico-funzionale tra imprese dello stesso gruppo non incide sulla loro reciproca autonomia e non determina, ex se, l’estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro sussistente con una sola di esse.

Infatti, la co-datorialità presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva e l’utilizzazione contemporanea ed indistinta della prestazione lavorativa da parte delle società costituenti il gruppo, con esercizio dei tipici poteri datoriali.

In questo caso, sussistendo un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, le obbligazioni da esso scaturenti gravano su tutti i fruitori dell’attività ex art.1294 c.c..

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