Sanzioni Amministrative - Pagamento da parte del trasgressore - Acquiescenza - Proponibilità del ricorso da parte dell'obbligato in solido

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Il pagamento della sanzione determina la non impugnabilità dell’atto amministrativo, solo ed esclusivamente da parte del soggetto che, pagando, mostra acquiescenza e non anche del soggetto obbligato in solido, quale è l’odierna società ricorrente”
Il principio, di carattere generale, è stato espresso nell’ambito di un caso, affidato al nostro studio, di fermo amministrativo di un TIR disposto in seguito alla contestazione di un trasporto internazionale abusivo (art. 46, L. 298/1974).

L’autista paga immediatamente la sanzione di euro 4.130,00 (da qui, acquiescenza) sperando che ciò potesse servire ad evitare il fermo di 90 giorni (così non è).

Vi era la necessità di introdurre comunque il ricorso per chiedere la sospensione della efficacia esecutiva del verbale e, quindi, la liberazione dell’autoarticolato.

Lo abbiamo fatto per conto dell’obbligato in solido, ossia della società serba proprietaria del mezzo.

Abbiamo ottenuto la sospensione cautelare del verbale con decreto inaudita altera parte e, all’esito del giudizio, sentenza a noi favorevole.

Il Giudice ha accolto in toto le nostre tesi: “Il pagamento della sanzione determina la non impugnabilità dell’atto amministrativo, solo ed esclusivamente da parte del soggetto che, pagando, mostra acquiescenza e non anche del soggetto obbligato in solido, quale è l’odierna società ricorrente”.

Il verbale è stato dichiarato “nullo”. In considerazione della nullità accertata e dichiarata, si apre la strada per la ripetizione delle somme pagate dall’autista.

 

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